Art. 1

L’articolo 8 della convenzione monetaria tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1.   La Repubblica di San Marino si impegna ad adottare tutte le misure appropriate, mediante il recepimento diretto o azioni equivalenti, per attuare gli atti giuridici dell’UE elencati nell’allegato della presente convenzione nei settori seguenti: a) banconote e monete in euro; b) prevenzione delle frodi e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, medaglie e gettoni e obblighi di comunicazione di dati statistici. Per quanto riguarda la legislazione relativa alla raccolta di dati statistici, le norme dettagliate di attuazione e gli adattamenti tecnici (comprese le deroghe necessarie che tengano conto della situazione specifica di San Marino) sono convenuti con la Banca centrale europea entro 18 mesi dalla data in cui è previsto l’avvio della raccolta di tali dati; c) misure necessarie per l’utilizzo dell’euro come moneta unica adottate a norma dell’articolo 133 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea; d) lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; e e) diritto bancario e finanziario, anche per quanto riguarda le attività e la vigilanza degli istituti interessati. 2.   Ai fini della presente convenzione, tutti gli atti giuridici dell’UE in materia di diritto bancario e finanziario aventi rilevanza per l’euro e tutti gli atti giuridici dell’UE in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo aventi rilevanza per la presente convenzione diventano applicabili a norma dell’accordo di associazione una volta che siano stati elencati come soggetti all’obbligo di piena attuazione e applicazione nel pertinente allegato dell’accordo di associazione secondo la procedura di cui al protocollo quadro 3, articolo 4, dell’accordo di associazione. Un atto giuridico dell’UE in materia di diritto bancario e finanziario o di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo avente rilevanza per la presente convenzione è elencato nell’allegato della stessa se la sua adozione è precedente alla data che si verifica per prima tra le seguenti: a) la data di adesione della Repubblica di San Marino al mercato interno dei servizi finanziari dell’UE o al segmento di mercato pertinente; b) la data di scadenza della deroga di cui al protocollo quadro 3, articolo 4, paragrafo 5, dell’accordo di associazione [in materia di servizi finanziari]. Dal momento in cui un atto giuridico dell’UE elencato nell’allegato della presente convenzione è elencato anche nel pertinente allegato dell’accordo di associazione come soggetto all’obbligo di piena attuazione e applicazione, la sua attuazione è disciplinata dall’accordo di associazione, pur rimanendo pertinente per la presente convenzione. Gli atti giuridici dell’UE di cui al paragrafo 1, lettera d), sono soppressi dall’allegato della presente convenzione in seguito all’adesione della Repubblica di San Marino al mercato interno dei servizi finanziari dell’UE o a qualsiasi segmento di mercato. Tali atti giuridici sono chiaramente indicati come pertinenti per l’attuazione dell’accordo di associazione fino alla loro soppressione dall’allegato della presente convenzione. In seguito alla loro soppressione da quest’ultimo, tali atti sono chiaramente indicati come pertinenti per l’attuazione della convenzione monetaria nel relativo allegato dell’accordo di associazione. Gli atti giuridici dell’UE di cui al paragrafo 1, lettera e), sono soppressi dall’allegato della presente convenzione in seguito alla decisione del comitato misto di estendere l’accesso della Repubblica di San Marino a uno o più segmenti del mercato interno dei servizi finanziari dell’UE a norma del protocollo quadro 3, articolo 6, dell’accordo di associazione in relazione al segmento del mercato interno per il quale gli atti giuridici dell’UE in questione hanno rilevanza ai sensi del pertinente allegato dell’accordo di associazione. Gli atti giuridici di cui al paragrafo 1, lettera e), sono chiaramente indicati come pertinenti per l’attuazione dell’accordo di associazione fino alla loro soppressione dall’allegato della presente convenzione. In seguito alla loro soppressione da quest’ultimo, tali atti sono chiaramente indicati come pertinenti per l’attuazione della convenzione monetaria nel relativo allegato dell’accordo di associazione. 3.   Gli atti giuridici e le norme dell’UE di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), elencati nell’allegato della presente convenzione sono attuati dalla Repubblica di San Marino entro i termini ivi indicati. A norma del paragrafo 2, gli atti elencati nel pertinente allegato dell’accordo di associazione come soggetti all’obbligo di piena attuazione e applicazione e chiaramente indicati come pertinenti per l’attuazione della convenzione monetaria sono attuati entro il termine specificato nel relativo allegato dell’accordo di associazione. 4.   La valutazione dell’attuazione di tutti gli atti giuridici e di tutte le norme dell’UE di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), è effettuata, in linea di principio, nel quadro della presente convenzione. L’attuazione degli atti giuridici dell’UE in materia di diritto monetario da parte della Repubblica di San Marino è disciplinata esclusivamente dalla presente convenzione. 5.   In deroga al paragrafo 4, la valutazione dell’attuazione di tutti gli atti giuridici e di tutte le norme dell’UE di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), adottati in passato o da adottare in futuro, è effettuata a norma della presente convenzione; nel momento in cui tali atti giuridici e norme diventano applicabili ai sensi dell’accordo di associazione sono valutati nel quadro di quest’ultimo. 6.   In caso di sospensione parziale o totale o di denuncia dell’accordo di associazione, tutti gli atti giuridici dell’UE di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), divenuti applicabili a norma dell’accordo di associazione sono automaticamente considerati parte dell’allegato della presente convenzione e la loro attuazione è valutata nel quadro di quest’ultima. In tal caso l’Unione europea e la Repubblica di San Marino concordano i termini per il recepimento di tali atti giuridici dell’UE da parte della Repubblica di San Marino a norma della presente convenzione. 7.   Il massimale di cui all’: a) è automaticamente e temporaneamente ridotto di 1/3 se e quando un termine specificato nell’allegato non è rispettato, fino a quando non siano adottati gli atti giuridici o le norme dell’UE in questione; b) può essere ridotto temporaneamente di 1/2 con decisione del Consiglio adottata a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa audizione dei rappresentanti della Repubblica di San Marino se e quando la Repubblica di San Marino omette per più di due anni di conformarsi a uno o più atti giuridici o norme dell’UE elencati nell’allegato, che ha adottato nei tempi previsti. Il massimale è ripristinato al suo valore normale secondo la stessa procedura non appena la Repubblica di San Marino adotta le misure opportune per rimediare alle questioni che hanno determinato la riduzione temporanea. 8.   Gli atti giuridici dell’UE di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), elencati come soggetti all’obbligo di piena attuazione e applicazione nel pertinente allegato dell’accordo di associazione sono chiaramente indicati come pertinenti per l’applicazione della presente convenzione. La valutazione dell’attuazione di tali atti nella Repubblica di San Marino a norma dell’accordo di associazione è pertinente ai fini della presente convenzione. 9.   Al fine di agevolare l’attuazione della pertinente legislazione dell’UE, la Repubblica di San Marino può chiedere assistenza tecnica alle entità che costituiscono la delegazione dell’Unione europea. 10.   Una volta all’anno, o più spesso se necessario, la Commissione modifica l’allegato per tenere conto dei nuovi atti giuridici e delle nuove norme dell’UE e delle modifiche apportate agli atti giuridici e alle norme esistenti. Il comitato misto fissa quindi termini appropriati e ragionevoli per l’attuazione, da parte della Repubblica di San Marino, dei nuovi atti giuridici e delle nuove norme dell’UE aggiunti all’allegato della presente convenzione. 11.   In casi eccezionali il comitato misto può modificare un termine vigente indicato nell’allegato della presente convenzione. 12.   L’allegato aggiornato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.».
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