Art. 1

La domanda della Finlandia di non applicazione dell’allegato I, punto 7.3.1.1, punti 2) e 3), e punto 7.3.2.1, punti 2) e 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 alla rete ferroviaria finlandese e a tutto il materiale rotabile che circola sulla rete è accettata a condizione che siano applicate le disposizioni alternative proposte dalla Finlandia. La Finlandia informa senza indebito ritardo la Commissione qualora venga a conoscenza del fatto che la non applicazione possa compromettere la sicurezza del sistema ferroviario.
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