Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione alla prima riunione del Comitato degli Stati parti per l’implementazione del regolamento sanitario internazionale (2005) («Comitato degli Stati parti») è di sostegno all’adozione del mandato di tale Comitato e del relativo sottocomitato, purché i testi finali soddisfino le condizioni seguenti: a) il mandato garantisca un funzionamento e un’organizzazione efficienti, efficaci sotto il profilo dei costi, trasparenti e corretti delle riunioni del Comitato e del sottocomitato; b) il mandato consenta la partecipazione dell’Unione in qualità di osservatore nel Comitato e nel sottocomitato.
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