Art. 1
All’ della decisione (PESC) 2023/1532 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«2 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 2, e fatto salvo l’obbligo di autorizzazione di cui al regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), ove applicabile, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento, il transito o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per:
a)
usi medici o farmaceutici;
b)
scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali; o
c)
scopi ufficiali delle rappresentanze diplomatiche dell’Unione e degli Stati membri, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, in Iran.
2 ter. Le autorità competenti possono annullare, sospendere, modificare o revocare un’autorizzazione concessa a norma del paragrafo 2 bis se ritengono che l’annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l’effettiva attuazione della presente decisione.
(*1) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell’11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj).»."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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