Art. 1
L’articolo 3 della decisione 2010/413/PESC è così modificato:
1)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le misure imposte dall’, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e paragrafo 3 non si applicano, ove opportuno, se il comitato determina in anticipo e caso per caso che la fornitura, la vendita o il trasferimento di siffatti prodotti o la prestazione dell’assistenza non potrebbero manifestamente contribuire allo sviluppo delle tecnologie iraniane a sostegno delle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e dello sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell’Iran, anche quando tali prodotti o assistenza siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, o, riguardano prodotti e tecnologie a duplice uso elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio (*1), o riguardano la prestazione di assistenza tecnica o finanziaria pertinente a prodotti e tecnologie elencati in tale allegato, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione di cui al regolamento (UE) 2021/821, sono necessari alle rappresentanze diplomatiche dell’Unione e degli Stati membri, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, per scopi ufficiali in Iran, a condizione che:
a)
i contratti di fornitura di tali prodotti o assistenza prevedano adeguate garanzie in merito ai destinatari finali, nonché
b)
l’Iran si sia impegnato a non utilizzare i prodotti in questione in attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o per lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.
(*1) Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/267/oj).»;"
2)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Le misure imposte dall’, paragrafo 1, lettera e) e paragrafo 3 non si applicano se l’autorità competente dello Stato membro in questione determina in anticipo e caso per caso che la fornitura, la vendita o il trasferimento di siffatti prodotti o la prestazione dell’assistenza riguardano prodotti e tecnologie a duplice uso elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 267/2012 o la prestazione di assistenza tecnica o finanziaria pertinente a prodotti e tecnologie elencati in tale allegato, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione di cui al regolamento (UE) 2021/821, sia necessario alle rappresentanze diplomatiche dell’Unione e degli Stati membri, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, per scopi specifici in Iran.
Entro quattro settimane, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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