Art. 2
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’attuazione tecnica del progetto di cui all’, paragrafo 1, è affidata all’UNIDIR, che esercita tale funzione sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine l’alto rappresentante stabilisce le necessarie modalità con l’UNIDIR.
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