Art. 2

1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione. 2.   L’attuazione tecnica del progetto di cui all’, paragrafo 1, è affidata all’UNIDIR, che esercita tale funzione sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine l’alto rappresentante stabilisce le necessarie modalità con l’UNIDIR.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026D1729#art-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo