Art. 1

Nella decisione (PESC) 2023/2135 sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 2 bis 1.   È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, oro originario del Sudan e dal Sudan esportato nell’Unione o in qualsiasi paese terzo dopo il 15 luglio 2026. 2.   È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al paragrafo 1, e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni; b) fornire, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 per l’acquisto, l’importazione o il trasferimento di tali beni o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi. 3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’oro necessario per gli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali in Sudan che godono di immunità in virtù del diritto internazionale. 4.   L’Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo. Articolo 2 ter 1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, taluni beni che potrebbero essere impiegati per l’estrazione o lo sfruttamento dell’oro, anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Sudan o per un uso in Sudan. 2.   È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Sudan o per un uso in Sudan; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Sudan o per un uso in Sudan. 3.   Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), ove applicabile, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai beni destinati all’impiego per scopi umanitari, in emergenze di sanità pubblica, nella prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali. 4.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 2837 11, elencati nell’allegato IV del regolamento (UE) 2023/2147 del Consiglio (*2), e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano all’esecuzione fino al 16 gennaio 2027 dei contratti conclusi prima del 15 luglio 2026, o dei contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti. 5.   L’Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo. (*1)  Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell’11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj)." (*2)  Regolamento (UE) 2023/2147 del Consiglio, del 9 ottobre 2023, concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan (OJ L, 2023/2147, 11.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2147/oj).»."
Storico versioni

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