Art. 2

1)   Il regolamento (UE) 2017/1939 si applica in Ungheria in relazione a qualsiasi reato rientrante nella competenza della Procura europea commesso dopo il 1o giugno 2021. 2)   Gli articoli da 24 a 27 e l’articolo 31 del regolamento (UE) 2017/1939 si applicano in Ungheria a decorrere dal ventesimo giorno dalla nomina del procuratore europeo dell’Ungheria a norma dell’articolo 16 di tale regolamento. 3)   Per garantire l’effettivo esercizio del diritto di avocazione conformemente all’articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO e le autorità competenti dell’Ungheria possono concordare modalità specifiche per le notifiche a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, per quanto riguarda i reati commessi prima dell’entrata in vigore della presente decisione.
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