Art. 1

Nel protocollo 31 dell’accordo SEE, l’ è così modificato: 1. il paragrafo 8e è così modificato: a) alla lettera a), i termini «, di comunicazione satellitare governativa (GOVSATCOM)» sono soppressi; b) le lettere da b) a o) diventano lettere da c) a p); c) dopo la lettera a) è aggiunta la lettera seguente: «b) Uno Stato EFTA può diventare partecipante alla componente di comunicazione satellitare governativa (GOVSATCOM) con riserva e alle condizioni di un accordo specifico di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696.» ; d) il testo della lettera c) è sostituito da quanto segue: «Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell’accordo. Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera b) conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell’accordo, previa conclusione di un accordo di cui alla lettera b). Inoltre, in conformità dell’articolo 82, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, dell’accordo e come concordato in conformità dell’, paragrafi 8 e 9, del protocollo 32 dell’accordo , l’Islanda contribuisce, dopo la conclusione dell’accordo di cui alla lettera b), con 147 492 EUR (centoquarantasettemila quattrocentonovantadue euro) alla componente GOVSATCOM per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2026. Tale importo è versato in una rata, da inserire nella richiesta di fondi per l’esercizio 2027, come disposto all’, paragrafo 2, primo comma, del protocollo 32. Inoltre, in confomrità dell’articolo 82, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, dell’accordo e come concordato in conformità dell’, paragrafi 8 e 9, del protocollo 32 dell’accordo, la Norvegia contribuisce, dopo la conclusione dell’accordo di cui alla lettera b), con 2 447 865 EUR (due milioni quattrocentoquarantasettemila ottocentosessantacinque euro) alla componente GOVSATCOM per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2026. Tale importo è versato in una rata, da inserire nella richiesta di fondi per l’esercizio 2027, come disposto all’, paragrafo 2, primo comma, del protocollo 32.» : e) alla lettera d), la lettera «b)» è sostituita dalla lettera «c)»; f) il testo della lettera o) è sostituito da quanto segue: «Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente paragrafo è sospeso fino a decisione contraria del comitato misto SEE.». 2. dopo il paragrafo 8e è inserito quanto segue: «8f. a) Gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell’Unione: — 32023 R 0588: Regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2023, che istituisce il programma dell’Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027 (GU L 79 del 17.3.2023, pag. 1). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: All’articolo 5, paragrafo 5, dopo i termini “paese terzo” sono inseriti i termini “o dal territorio di uno Stato EFTA partecipante”; b) Uno Stato EFTA può diventare partecipante al programma dell’Unione per una connettività sicura con riserva e alle condizioni di un accordo specifico di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/588. c) Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell’accordo, previa conclusione di un accordo di cui alla lettera b). Inoltre, in conformità dell’articolo 82, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, dell’accordo e come concordato in conformità dell’, paragrafi 8 e 9, del protocollo 32 dell’accordo , l’Islanda contribuisce, dopo la conclusione dell’accordo di cui alla lettera b), con 1 173 139 EUR (un milione centosettantremila centotrentanove euro) per gli esercizi finanziari 2023, 2024, 2025 e 2026. Tale importo è versato in una rata, da inserire nella richiesta di fondi per l’esercizio 2027, come disposto all’, paragrafo 2, primo comma, del protocollo 32. Inoltre, in conformità dell’articolo 82, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, dell’accordo e come concordato in conformità dell’, paragrafi 8 e 9, del protocollo 32 dell’accordo , la Norvegia contribuisce, dopo la conclusione dell’accordo di cui alla lettera b), con 19 801 544 EUR (diciannove milioni ottocentounmila cinquecentoquarantaquattro euro) per gli esercizi finanziari 2023, 2024, 2025 e 2026. Tale importo è versato in una rata, da inserire nella richiesta di fondi per l’esercizio 2027, come disposto all’, paragrafo 2, primo comma, del protocollo 32. d) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente paragrafo è sospeso fino a decisione contraria del comitato misto SEE.».
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