Art. 4
1. L’alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche stilate dall’UNODC e dall’UNOCT. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.
2. La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari concernenti l’attuazione dell’azione.
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