Art. 10

Coinvolgimento dei coordinatori per la protezione dei dati e del responsabile della protezione dei dati della Commissione

Coinvolgimento dei coordinatori per la protezione dei dati e del responsabile della protezione dei dati della Commissione 1.   Il coordinatore per la protezione dei dati della direzione generale della Concorrenza è consultato prima dell’applicazione di eventuali limitazioni in relazione a concentrazioni notificate e a indagini d’ufficio e ne verifica la conformità alla presente decisione. 2.   Il coordinatore per la protezione dei dati della direzione generale del Mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI è consultato prima dell’applicazione di eventuali limitazioni in relazione a procedure di appalto pubblico e a indagini d’ufficio relative a procedure di appalto pubblico e ne verifica la conformità alla presente decisione. 3.   Il responsabile della protezione dei dati della Commissione è informato senza indebito ritardo ogniqualvolta i diritti degli interessati siano limitati in conformità della presente decisione. Su richiesta, al responsabile della protezione dei dati della Commissione è garantito l’accesso all’annotazione e a tutti i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base. 4.   Il responsabile della protezione dei dati della Commissione può chiedere un riesame dell’applicazione di una limitazione ed è informato per iscritto circa l’esito di tale riesame. 5.   Per ciascun caso in cui si applicano le limitazioni di cui all’, paragrafo 1, la Commissione documenta il coinvolgimento del responsabile della protezione dei dati e del rispettivo coordinatore per la protezione dei dati, indicando quali informazioni comunica loro.
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