Art. 10

Coinvolgimento dei coordinatori per la protezione dei dati e del responsabile della protezione dei dati della Commissione

Coinvolgimento dei coordinatori per la protezione dei dati e del responsabile della protezione dei dati della Commissione 1.   I coordinatori per la protezione dei dati della direzione generale della Concorrenza e della direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie sono consultati prima dell’applicazione di eventuali limitazioni. 2.   I coordinatori per la protezione dei dati della direzione generale della Concorrenza e della direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie verificano la conformità delle limitazioni alla presente decisione. 3.   Il responsabile della protezione dei dati della Commissione è informato senza indebito ritardo ogniqualvolta i diritti degli interessati siano limitati in conformità della presente decisione. Su richiesta, al responsabile della protezione dei dati della Commissione è garantito l’accesso all’annotazione e a tutti i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base. 4.   Il responsabile della protezione dei dati della Commissione può chiedere un riesame dell’applicazione di una limitazione ed è informato per iscritto circa l’esito di tale riesame. 5.   La Commissione documenta e registra il coinvolgimento del proprio responsabile della protezione dei dati e dei coordinatori per la protezione dei dati, indicando quali informazioni siano condivise con loro, in ciascun caso si applichi una limitazione ai sensi dell’, paragrafo 1.
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