Art. 1

Si autorizza la Germania ad applicare un’aliquota di imposta ridotta sull’energia elettrica fornita direttamente a navi ormeggiate nei porti, diverse dalle imbarcazioni private da diporto, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE.
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