Art. 1
È autorizzato l’avvio di negoziati per la conclusione di protocolli tra l’Unione el’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, che integrino i rispettivi accordi e protocolli relativi ai criteri e ai meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in tali paesi, allo scopo di includere le norme che consentano la partecipazione di tali paesi alle parti II e IV del regolamento (UE) 2024/1351 e ai capi II e III del regolamento (UE) 2024/1359.
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