Art. 2

Le disposizioni nazionali riguardanti la distruzione dei prodotti di consumo invenduti non elencati nell’allegato VII del regolamento (UE) 2024/1781 sono approvate fino a quando, e se, diventeranno applicabili a livello dell’Unione disposizioni armonizzate rivedute concernenti la distruzione di uno qualsiasi di tali prodotti e che stabiliscano requisiti equivalenti o più rigorosi di quelli previsti dalle disposizioni nazionali francesi.
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