Art. 2

Rinnovo dell’autorizzazione

Rinnovo dell’autorizzazione L’autorizzazione all’immissione in commercio dei seguenti prodotti è rinnovata per quanto riguarda: a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2; b) mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2; c) prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2 per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
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