Art. 1
La decisione (PESC) 2015/1333 è così modificata:
1)
all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel rispettivo territorio alle persone designate e sottoposte a restrizioni di viaggio dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell’UNSCR 1970 (2011), al punto 23 dell’UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell’UNSCR 2174 (2014), al punto 11 dell’UNSCR 2213 (2015), al punto 11 dell’UNSCR 2362 (2017), al punto 11 dell’UNSCR 2441 (2018), al punto 18 dell’UNSCR 2769 (2025) o al punto 19 dell’UNSCR 2819 (2026), elencate nell’allegato I.»
;
2)
l’articolo 9 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone ed entità designate e assoggettate al congelamento dei beni dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell’UNSCR 1970 (2011), ai punti 19 e 23 dell’UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell’UNSCR 2174 (2014), al punto 11 dell’UNSCR 2213 (2015), al punto 11 dell’UNSCR 2362 (2017), al punto 11 dell’UNSCR 2441 (2018), al punto 18 dell’UNSCR 2769 (2025) o al punto 19 dell’UNSCR 2819 (2026), elencate nell’allegato III.»
;
b)
il paragrafo 15 è sostituito dal seguente:
«15. Previa notifica al comitato da parte dello Stato membro interessato e a condizione che il comitato abbia approvato l’utilizzo delle riserve di liquidità congelate di cui al punto 14 dell’UNSCR 2769 (2025), che comprende la consultazione con il governo della Libia, e al punto 14 dell’UNSCR 2819 (2026) e in conformità con tali punti, le autorità competenti di tale Stato membro autorizzano l’uso delle riserve di liquidità congelate appartenenti all’entità di cui alla voce 1 dell’allegato VI, esclusivamente per investimenti in:
a)
depositi a termine a basso rischio presso un istituto finanziario idoneo, selezionato dall’entità di cui alla voce 1 dell’allegato VI e situato nello Stato membro in cui i fondi sono congelati, nel caso delle riserve di liquidità congelate di cui alla “raccomandazione 7.1” di cui all’UNSCR 2769 (2025); o
b)
titoli a reddito fisso, nel caso delle riserve di liquidità congelate di cui alla “raccomandazione 7.2” di cui all’UNSCR 2769 (2025);
conformemente all’approvazione del comitato.»
;
c)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«18. Previa notifica al comitato da parte dello Stato membro interessato e a condizione che il comitato abbia approvato il trasferimento dei fondi, delle altre attività finanziarie o risorse economiche congelati, e in conformità del punto 15 dell’UNSCR 2819 (2026), le autorità competenti di tale Stato membro autorizzano il trasferimento di taluni fondi, delle altre attività finanziarie o risorse economiche congelati appartenenti all’entità di cui alla voce 1 dell’allegato VI, all’interno della stessa giurisdizione, tra la banca depositaria, o l’ente finanziario che agisce in qualità di depositario globale (o eventuali subdepositari che agiscono per loro conto), a un’altra banca depositaria o istituto finanziario (o eventuali subdepositari che agiscono per loro conto), al fine di trasferire il ruolo di depositario globale a tale banca depositaria o istituto finanziario, a condizione che:
a)
nel corso e a conclusione del trasferimento, le attività siano trattate come congelate e soggette alle misure imposte dalla presente decisione;
b)
il trasferimento sia eseguito in modo da mantenere la forma e il valore dei fondi, delle altre attività finanziarie o delle risorse economiche trasferiti.
19. La notifica di cui al paragrafo 18 al comitato da parte dello Stato membro interessato comprende l’importo e la natura dei fondi, delle altre attività finanziarie o risorse economiche congelati da trasferire e l’identità dell’attuale banca depositaria e di quella proposta o dell’attuale istituto finanziario che agisce in qualità di depositario e di quello proposto.
20. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 18 entro due settimane dalla concessione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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