Art. 1

La decisione (PESC) 2015/1333 è così modificata: 1) all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel rispettivo territorio alle persone designate e sottoposte a restrizioni di viaggio dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell’UNSCR 1970 (2011), al punto 23 dell’UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell’UNSCR 2174 (2014), al punto 11 dell’UNSCR 2213 (2015), al punto 11 dell’UNSCR 2362 (2017), al punto 11 dell’UNSCR 2441 (2018), al punto 18 dell’UNSCR 2769 (2025) o al punto 19 dell’UNSCR 2819 (2026), elencate nell’allegato I.» ; 2) l’articolo 9 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone ed entità designate e assoggettate al congelamento dei beni dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell’UNSCR 1970 (2011), ai punti 19 e 23 dell’UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell’UNSCR 2174 (2014), al punto 11 dell’UNSCR 2213 (2015), al punto 11 dell’UNSCR 2362 (2017), al punto 11 dell’UNSCR 2441 (2018), al punto 18 dell’UNSCR 2769 (2025) o al punto 19 dell’UNSCR 2819 (2026), elencate nell’allegato III.» ; b) il paragrafo 15 è sostituito dal seguente: «15.   Previa notifica al comitato da parte dello Stato membro interessato e a condizione che il comitato abbia approvato l’utilizzo delle riserve di liquidità congelate di cui al punto 14 dell’UNSCR 2769 (2025), che comprende la consultazione con il governo della Libia, e al punto 14 dell’UNSCR 2819 (2026) e in conformità con tali punti, le autorità competenti di tale Stato membro autorizzano l’uso delle riserve di liquidità congelate appartenenti all’entità di cui alla voce 1 dell’allegato VI, esclusivamente per investimenti in: a) depositi a termine a basso rischio presso un istituto finanziario idoneo, selezionato dall’entità di cui alla voce 1 dell’allegato VI e situato nello Stato membro in cui i fondi sono congelati, nel caso delle riserve di liquidità congelate di cui alla “raccomandazione 7.1” di cui all’UNSCR 2769 (2025); o b) titoli a reddito fisso, nel caso delle riserve di liquidità congelate di cui alla “raccomandazione 7.2” di cui all’UNSCR 2769 (2025); conformemente all’approvazione del comitato.» ; c) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «18.   Previa notifica al comitato da parte dello Stato membro interessato e a condizione che il comitato abbia approvato il trasferimento dei fondi, delle altre attività finanziarie o risorse economiche congelati, e in conformità del punto 15 dell’UNSCR 2819 (2026), le autorità competenti di tale Stato membro autorizzano il trasferimento di taluni fondi, delle altre attività finanziarie o risorse economiche congelati appartenenti all’entità di cui alla voce 1 dell’allegato VI, all’interno della stessa giurisdizione, tra la banca depositaria, o l’ente finanziario che agisce in qualità di depositario globale (o eventuali subdepositari che agiscono per loro conto), a un’altra banca depositaria o istituto finanziario (o eventuali subdepositari che agiscono per loro conto), al fine di trasferire il ruolo di depositario globale a tale banca depositaria o istituto finanziario, a condizione che: a) nel corso e a conclusione del trasferimento, le attività siano trattate come congelate e soggette alle misure imposte dalla presente decisione; b) il trasferimento sia eseguito in modo da mantenere la forma e il valore dei fondi, delle altre attività finanziarie o delle risorse economiche trasferiti. 19.   La notifica di cui al paragrafo 18 al comitato da parte dello Stato membro interessato comprende l’importo e la natura dei fondi, delle altre attività finanziarie o risorse economiche congelati da trasferire e l’identità dell’attuale banca depositaria e di quella proposta o dell’attuale istituto finanziario che agisce in qualità di depositario e di quello proposto. 20.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 18 entro due settimane dalla concessione.».
Storico versioni

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