Art. 1
All’ della decisione 2014/145/PESC è aggiunto il paragrafo seguente:
«36. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all’entità di cui alla rubrica “Entità”, voce 692 dell’allegato della presente decisione, o la messa a sua disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono strettamente necessari per:
a)
la cessazione entro il 31 dicembre 2026 di operazioni, contratti o altri accordi conclusi con l’entità di cui alla voce 692 prima del 23 aprile 2026 e a condizione che lo svincolo o la messa a disposizioni di tali fondi o risorse economiche sia completata entro il 31 dicembre 2026; oppure
b)
gli acquisti, da parte dell’industria, di componenti critici fabbricati da detta entità e i corrispondenti pagamenti alla medesima al fine di consentire la transizione verso fonti di approvvigionamento alternative a condizione che lo svincolo o la messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche sia completata entro il 16 marzo 2027.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026D1333#art-1