Art. 1

Approvazione degli elenchi delle misure nazionali di attuazione

Approvazione degli elenchi delle misure nazionali di attuazione 1.   Fatto salvo quanto indicato al paragrafo 2, non sono sollevate obiezioni in relazione agli elenchi di impianti di cui alla direttiva 2003/87/CE trasmessi dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e ai dati corrispondenti a detti impianti. 2.   L’iscrizione degli impianti elencati nell’allegato della presente decisione e i dati corrispondenti relativi a tali impianti sono respinti.
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