Art. 1

La decisione di esecuzione (UE) 2026/1108 è così modificata: 1) l' è sostituito dal seguente: « La Romania istituisce zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, e un'ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo. Tali zone di protezione e di sorveglianza e tale ulteriore zona soggetta a restrizioni comprendono almeno le aree elencate nell'allegato I, parti A e B, della presente decisione e le misure che devono essere applicate in tali zone di protezione e di sorveglianza e nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni si applicano almeno fino ai termini di cui a detto allegato.» ; 2) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 1 bis La Romania, fino ai rispettivi termini stabiliti per le zone di protezione e di sorveglianza e per l'ulteriore zona soggetta a restrizioni elencate nell'allegato I, parti A e B, vieta: a) i movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di un'ulteriore zona soggetta a restrizioni immediatamente circostante tali zone di protezione e di sorveglianza; e b) i movimenti di ovini e caprini da un'ulteriore zona soggetta a restrizioni verso qualsiasi destinazione situata al di fuori del perimetro esterno dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni. Articolo 1 ter La Romania applica le misure applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle aree elencate nell'allegato II della presente decisione fino ai termini ivi stabiliti. I movimenti di ovini e caprini dalle aree elencate nell'allegato II della presente decisione verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tali aree sono vietati fino ai termini indicati in tale allegato. Articolo 1 quater La Romania vieta i movimenti di caprini e ovini dall'intero territorio della Romania verso una destinazione situata in un altro Stato membro o in transito attraverso un altro Stato membro fino al 31 luglio 2026.» ; 3) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026D1217#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo