Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato delle parti, istituito a norma dell’articolo 67 della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in occasione della sua 20a riunione, è di:
1)
non opporsi all’adozione degli atti seguenti:
a)
conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative alla Bosnia-Erzegovina adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)4 prov;
b)
conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative a Cipro adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)5 prov;
c)
conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative all’Estonia adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)6 prov;
d)
conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative alla Georgia adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)7 prov;
e)
conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative alla Germania adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)8 prov;
f)
conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative all’Islanda adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)9 prov;
g)
conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative alla Norvegia adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)10 prov;
h)
conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative alla Romania adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)11 prov;
i)
conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative alla Svizzera adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)12 prov;
2)
astenersi durante l’elezione dei cinque membri del gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («GREVIO»).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026D1213#art-1