Art. 6
Uso di misurazioni per valutare le aree di rappresentatività spaziale dei punti di campionamento
Uso di misurazioni per valutare le aree di rappresentatività spaziale dei punti di campionamento
1. Per valutare le aree di rappresentatività spaziale dei punti di campionamento è possibile utilizzare, a seconda dei casi, sia le misurazioni in siti fissi che quelle indicative.
2. Quando utilizzano misurazioni indicative per valutare l’area di rappresentatività spaziale di un punto di campionamento, gli Stati membri si assicurano che le misurazioni siano distribuite uniformemente nell’anno civile e nel periodo aprile-settembre per l’ozono e che determinati periodi dell’anno non siano sovrarappresentati o sottorappresentati.
Quando utilizzano solo misurazioni indicative per valutare l’area di rappresentatività spaziale di un punto di campionamento, gli Stati membri si assicurano che il numero e la distribuzione spaziale delle misurazioni indicative siano tali da poter riprodurre nella misura del possibile la variabilità prevista delle concentrazioni di inquinanti.
L’incertezza della misurazione indicativa per un inquinante specifico può essere l’incertezza stabilita per le applicazioni di modellizzazione nell’allegato V, lettera A, della direttiva (UE) 2024/2881 per l’inquinante in questione.
3. Gli Stati membri individuano siti con concentrazioni simili al valore centrale di cui all’, paragrafo 2, lettera a), per un determinato inquinante conformemente alla metodologia stabilita al presente paragrafo.
Per calcolare un intervallo di concentrazione si applica, al di sopra e al di sotto del valore centrale, un livello di tolleranza pari al 15 % o, se maggiore, un livello di tolleranza minimo di cui all’allegato I.
Nel calcolo dell’intervallo di concentrazione di cui al secondo comma, i valori possono essere arrotondati a due cifre significative.
La concentrazione misurata dell’inquinante in questione in un determinato sito deve essere confrontata con l’intervallo di concentrazione calcolato conformemente al secondo comma.
Se la concentrazione misurata in corrispondenza di un determinato sito rientra nell’intervallo calcolato conformemente al secondo comma, detto sito è incluso nell’area individuata conformemente all’, paragrafo 2.
4. Gli Stati membri possono utilizzare applicazioni di modellizzazione conformemente all’ per includere anche le aree in prossimità dei siti individuati a norma del paragrafo 3 del presente articolo nell’area di rappresentatività spaziale di un punto di campionamento.
Le analisi degli esperti, che comprendono, ad esempio, la valutazione dell’ubicazione e delle informazioni relative alla fonte a norma dell’, paragrafi 3 e 4, possono essere applicate per includere anche le aree in prossimità dei siti individuati a norma del paragrafo 3 del presente articolo nell’area di rappresentatività spaziale di un punto di campionamento. Le analisi degli esperti possono anche essere corroborate da risultati ottenuti con metodi di misurazione diversi dai metodi di riferimento o metodi non equivalenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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