Art. 10

Uso dei risultati delle modelizzazioni per la valutazione della qualità dell’aria

Uso dei risultati delle modelizzazioni per la valutazione della qualità dell’aria 1.   Per valutare la qualità dell’aria rispetto ai valori limite o ai valori-obiettivo, gli Stati membri utilizzano concentrazioni modellizzate quando sia la concentrazione modellizzata in un sito che rientra nell’area di rappresentatività spaziale di un punto di campionamento sia la misurazione del punto di campionamento mostrano un superamento di un valore limite o di un valore-obiettivo. 2.   Gli Stati membri non utilizzano concentrazioni modellizzate per la valutazione della qualità dell’aria rispetto ai valori limite o ai valori-obiettivo in un dato sito quando queste non mostrano alcun superamento di un valore limite o di un valore-obiettivo in detto sito e, al tempo stesso, il sito rientra nell’area di rappresentatività spaziale di un punto di campionamento che invece mostra un superamento del valore limite o del valore-obiettivo in questione. Quando si verifica la situazione descritta al primo comma, gli Stati membri valutano se sia necessario un riesame della loro applicazione di modellizzazione. Tale riesame valuta se l’applicazione di modellizzazione è idonea allo scopo ed è completato entro un anno dall’esecuzione dell’applicazione di modellizzazione che ha dato luogo al riesame. 3.   Gli Stati membri utilizzano concentrazioni modellizzate per valutare la qualità dell’aria rispetto alle soglie di valutazione in un determinato sito quando la concentrazione modellizzata in detto sito è superiore alla soglia di valutazione e inferiore al valore limite o al valore-obiettivo e il sito non rientra nell’area di rappresentatività spaziale di un punto di campionamento fisso. In tal caso, gli Stati membri possono scegliere di non utilizzare concentrazioni modellizzate per valutare la qualità dell’aria rispetto alle soglie di valutazione se effettuano almeno una misurazione supplementare la cui area di rappresentatività spaziale copre il sito modellizzato. Tali misurazioni sono effettuate entro due anni civili da quando è stata eseguita l’applicazione di modellizzazione se si tratta di misurazioni in siti fissi ed entro un anno civile se si tratta di misurazioni indicative. Le misurazioni supplementari coprono almeno un anno civile, conformemente ai requisiti minimi di copertura dei dati di cui all’allegato V, lettera B, della direttiva (UE) 2024/2881. 4.   In tutti i casi non contemplati dai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo e fatto salvo l’, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2024/2881, gli Stati membri possono utilizzare concentrazioni modellizzate ai fini della valutazione della qualità dell’aria rispetto ai valori limite o ai valori-obiettivo e rispetto alle soglie di valutazione. 5.   Gli Stati membri possono utilizzare i risultati della modellizzazione per fornire informazioni sulla distribuzione spaziale delle concentrazioni di inquinanti atmosferici, per individuare potenziali punti critici nella zona e, se del caso, per fornire informazioni sull’area del superamento calcolato dall’applicazione di modellizzazione.
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