Art. 4
Attuazione
Attuazione
1. L’alto rappresentante è incaricato di garantire l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF e con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.
2. L’attuazione delle attività di cui all’, paragrafo 3, della presente decisione, avviene ad opera:
a)
per il punto a) di tale paragrafo, dell’agenzia centrale di gestione dei progetti (Central Project Management Agency — CPMA) e dell’amministratore delle misure di assistenza;
b)
per i punti b) e d) di tale paragrafo, del Défense Conseil International (gruppo DCI);
c)
per il punto c) di tale paragrafo, dell’Économat des Armées (EdA);
d)
per il punto e) di tale paragrafo, dell’agenzia centrale di gestione dei progetti (CPMA).
Storico versioni
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