Art. 2

Gli importi da imputare agli Stati membri in applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2014-2022 e al periodo di programmazione 2007-2013 del FEASR sono indicati nell’allegato II della presente decisione. Le riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento conformemente all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 nell’ambito di ciascun piano strategico della PAC sono stabilite nell’allegato III della presente decisione.
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