Art. 1

La decisione 2013/255/PESC è così modificata: 1) l’articolo 27 è così modificato: a) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «2.   In conformità delle valutazioni e delle decisioni adottate dal Consiglio nel contesto della situazione in Siria come indicato nei considerando da 5 a 12 della decisione (PESC) 2015/1836 (*1) e nei considerando da 4 a 10 della decisione (PESC) 2026/1105 (*2), sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati: (*1)  Decisione (PESC) 2015/1836 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 266 del 13.10.2015, pag. 75, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1836/oj)." (*2)  Decisione (PESC) 2026/1105, del 18 maggio 2026, che modifica la decisione 2013/255/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L, 2026/1105, 19.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1105/oj).»;" b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le persone rientranti in una delle categorie di cui al paragrafo 2 non sono incluse o mantenute nell’elenco delle persone ed entità di cui all’allegato I qualora siano disponibili sufficienti informazioni per ritenere che esse non sono, o non sono più, associate all’ex regime di al-Assad o non esercitano un’influenza su di esso ovvero non presentano un concreto rischio di elusione.» ; 2) l’articolo 28 è così modificato: a) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «2.   In conformità delle valutazioni e delle decisioni adottate dal Consiglio nel contesto della situazione in Siria come indicato nei considerando da 5 a 12 della decisione (PESC) 2015/1836 e nei considerando da 4 a 10 della decisione (PESC) 2026/1105, sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati:» ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le persone, le entità o gli organismi rientranti in una delle categorie di cui al paragrafo 2 non sono inclusi o mantenuti nell’elenco delle persone ed entità di cui all’allegato I qualora siano disponibili sufficienti informazioni per ritenere che essi non sono, o non sono più, associati all’ex regime di al-Assad o non esercitano un’influenza su di esso o non presentano un concreto rischio di elusione.» ; 3) all’articolo 34, paragrafo 1, la data del «1o giugno 2026» è sostituita da quella del «1o giugno 2027».
Storico versioni

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