Art. 1
La decisione 2013/255/PESC è così modificata:
1)
l’articolo 27 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«2. In conformità delle valutazioni e delle decisioni adottate dal Consiglio nel contesto della situazione in Siria come indicato nei considerando da 5 a 12 della decisione (PESC) 2015/1836 (*1) e nei considerando da 4 a 10 della decisione (PESC) 2026/1105 (*2), sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati:
(*1) Decisione (PESC) 2015/1836 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 266 del 13.10.2015, pag. 75, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1836/oj)."
(*2) Decisione (PESC) 2026/1105, del 18 maggio 2026, che modifica la decisione 2013/255/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L, 2026/1105, 19.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1105/oj).»;"
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le persone rientranti in una delle categorie di cui al paragrafo 2 non sono incluse o mantenute nell’elenco delle persone ed entità di cui all’allegato I qualora siano disponibili sufficienti informazioni per ritenere che esse non sono, o non sono più, associate all’ex regime di al-Assad o non esercitano un’influenza su di esso ovvero non presentano un concreto rischio di elusione.»
;
2)
l’articolo 28 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«2. In conformità delle valutazioni e delle decisioni adottate dal Consiglio nel contesto della situazione in Siria come indicato nei considerando da 5 a 12 della decisione (PESC) 2015/1836 e nei considerando da 4 a 10 della decisione (PESC) 2026/1105, sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati:»
;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le persone, le entità o gli organismi rientranti in una delle categorie di cui al paragrafo 2 non sono inclusi o mantenuti nell’elenco delle persone ed entità di cui all’allegato I qualora siano disponibili sufficienti informazioni per ritenere che essi non sono, o non sono più, associati all’ex regime di al-Assad o non esercitano un’influenza su di esso o non presentano un concreto rischio di elusione.»
;
3)
all’articolo 34, paragrafo 1, la data del «1o giugno 2026» è sostituita da quella del «1o giugno 2027».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026D1105#art-1