Art. 1
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
a)
«obbligatorio (O)»: comunicazione obbligatoria dell’elemento di dati se disponibile in qualsiasi registro nazionale di uno Stato membro;
b)
«facoltativo (F)»: comunicazione facoltativa dell’elemento di dati se disponibile in una banca dati nazionale di uno Stato membro;
c)
«soggetto»: uno Stato membro o Europol;
d)
«soggetto richiedente»: Europol o lo Stato membro che avvia l’interrogazione;
e)
«data e ora di riferimento»: un momento specifico stabilito dal soggetto richiedente e utilizzato per estrarre i dati registrati in tali data e ora specifiche;
f)
«data e ora attuali»: il momento utilizzato per estrarre i dati registrati in quello stesso momento.
Storico versioni
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