Art. 1

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti: a) «obbligatorio (O)»: comunicazione obbligatoria dell’elemento di dati se disponibile in qualsiasi registro nazionale di uno Stato membro; b) «facoltativo (F)»: comunicazione facoltativa dell’elemento di dati se disponibile in una banca dati nazionale di uno Stato membro; c) «soggetto»: uno Stato membro o Europol; d) «soggetto richiedente»: Europol o lo Stato membro che avvia l’interrogazione; e) «data e ora di riferimento»: un momento specifico stabilito dal soggetto richiedente e utilizzato per estrarre i dati registrati in tali data e ora specifiche; f) «data e ora attuali»: il momento utilizzato per estrarre i dati registrati in quello stesso momento.
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