Art. 1

Istituzione di un programma per lo scambio di personale e relativi obiettivi

Istituzione di un programma per lo scambio di personale e relativi obiettivi 1.   È istituito un programma per lo scambio di personale delle autorità competenti incaricate dell'organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione ("programma"). 2.   Il programma ha lo scopo di agevolare la condivisione di conoscenze, esperienze e migliori pratiche tra le autorità competenti degli Stati membri incaricate dell'organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione. 3.   Il programma persegue gli obiettivi seguenti: a) promuovere l'efficienza e la coerenza dei controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione; b) rafforzare la collaborazione tra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri nel settore dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione; c) contribuire all'elaborazione e alla diffusione di soluzioni concrete per migliorare i controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione.
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