Art. 1
Istituzione di un programma per lo scambio di personale e relativi obiettivi
Istituzione di un programma per lo scambio di personale e relativi obiettivi
1. È istituito un programma per lo scambio di personale delle autorità competenti incaricate dell'organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione ("programma").
2. Il programma ha lo scopo di agevolare la condivisione di conoscenze, esperienze e migliori pratiche tra le autorità competenti degli Stati membri incaricate dell'organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione.
3. Il programma persegue gli obiettivi seguenti:
a)
promuovere l'efficienza e la coerenza dei controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione;
b)
rafforzare la collaborazione tra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri nel settore dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione;
c)
contribuire all'elaborazione e alla diffusione di soluzioni concrete per migliorare i controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione.
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