Art. 1
In vigore dal 21 apr 2026
All’ della decisione (PESC) 2022/667, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È istituita una misura di assistenza sotto forma di un programma generale di sostegno all’Unione africana (UA), finanziata nell’ambito dello strumento europeo per la pace (EPF) (“misura di assistenza”). La misura di assistenza finanzia le azioni approvate dal comitato politico e di sicurezza (CPS) entro il 30 aprile 2026.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2026:882:oj#art-1