Art. 2
In vigore dal 10 apr 2026
1. L’Unione mette a disposizione della Cechia un prestito dell’importo massimo di 2 060 000 000 EUR.
2. La Commissione mette a disposizione della Cechia il sostegno sotto forma di prestito. Un importo di 309 000 000 EUR è messo a disposizione a titolo di prefinanziamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2026:845:oj#art-2