Art. 2
In vigore dal 10 apr 2026
1. L’Unione mette a disposizione della Francia un prestito dell’importo massimo di 15 090 941 144 EUR.
2. La Commissione mette a disposizione della Francia il sostegno sotto forma di prestito. Un importo di 2 263 641 171,60 EUR è messo a disposizione a titolo di prefinanziamento.
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