Art. 1

In vigore dal 1 apr 2026
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella terza sessione dell’Autorità di sorveglianza istituita a norma del protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali («Autorità di sorveglianza»), figura nell’allegato della presente decisione. I rappresentanti dell’Unione alla terza sessione dell’Autorità di sorveglianza possono concordare lievi modifiche delle posizioni che figurano nell’allegato della presente decisione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
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