Art. 2
In vigore dal 1 apr 2026
La Grecia provvede affinché siano vietati i movimenti di animali delle specie elencate per l’afta epizootica, di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all’allegato della presente decisione verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tale ulteriore zona soggetta a restrizioni fino ai termini indicati nell’allegato della presente decisione.
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