Art. 2
In vigore dal 30 mar 2026
Ai fini dell’articolo 31, paragrafo 2, dell’accordo, la posizione da adottare, a nome dell’Unione, sulle modifiche degli allegati II, III e IV dell’accordo è approvata dalla Commissione previa consultazione del Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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