Art. 1

In vigore dal 30 mar 2026
1.   La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, a nome dell’Unione, con il Regno Unito per: a) un accordo sulla partecipazione del Regno Unito al mercato interno dell’energia elettrica dell’Unione; e b) un accordo sul contributo finanziario del Regno Unito per la riduzione delle disparità economiche, sociali e territoriali tra le regioni dell’Unione. 2.   I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell’addendum alla presente decisione, fatte salve le eventuali direttive che il Consiglio può in seguito impartire alla Commissione.
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