Art. 1
In vigore dal 30 mar 2026
Nell’azione comune 2008/851/PESC, l’ è così modificato:
1)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. EUNAVFOR ATALANTA monitora altresì, come compito secondario non esecutivo, il traffico di armi, la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), e il traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988.»
;
2)
al paragrafo 7 è aggiunta la frase seguente:
«Inoltre, EUNAVFOR ATALANTA raccoglie e condivide informazioni sulle attività sospette relative alle infrastrutture critiche sottomarine, nei limiti dei mezzi e delle capacità.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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