Art. 1

In vigore dal 30 mar 2026
Nell’azione comune 2008/851/PESC, l’ è così modificato: 1) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   EUNAVFOR ATALANTA monitora altresì, come compito secondario non esecutivo, il traffico di armi, la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), e il traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988.» ; 2) al paragrafo 7 è aggiunta la frase seguente: «Inoltre, EUNAVFOR ATALANTA raccoglie e condivide informazioni sulle attività sospette relative alle infrastrutture critiche sottomarine, nei limiti dei mezzi e delle capacità.»
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