Art. 1
In vigore dal 30 mar 2026
All’, paragrafo 1, della decisione 2010/413/PESC, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
altri prodotti e tecnologie a duplice uso elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e non contemplati nella lettera a) del presente paragrafo, tranne per quanto riguarda alcuni prodotti elencati nella categoria 5, parti 1 e 2, dell’allegato I, parte VII, di tale regolamento.
(*1) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell’11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj).»."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2026:762:oj#art-1