Art. 1
In vigore dal 27 mar 2026
La decisione di esecuzione (UE) 2026/582 è così modificata:
1.
Sono inseriti i seguenti articoli 1 bis e 1 ter:
«Articolo 1 bis
I movimenti di animali delle specie elencate, di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all’allegato della presente decisione verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tale ulteriore zona soggetta a restrizioni, sono vietati fino ai termini indicati nell’allegato.
Articolo 1 ter
Una zona di vaccinazione, come descritta nell’allegato della presente decisione, è istituita immediatamente dall’autorità competente a norma dell’allegato VII, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2023/361 e alle condizioni previste da detto allegato VII.»
.
2.
L’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2026:782:oj#art-1