Art. 1

In vigore dal 27 mar 2026
La decisione di esecuzione (UE) 2026/582 è così modificata: 1. Sono inseriti i seguenti articoli 1 bis e 1 ter: «Articolo 1 bis I movimenti di animali delle specie elencate, di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all’allegato della presente decisione verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tale ulteriore zona soggetta a restrizioni, sono vietati fino ai termini indicati nell’allegato. Articolo 1 ter Una zona di vaccinazione, come descritta nell’allegato della presente decisione, è istituita immediatamente dall’autorità competente a norma dell’allegato VII, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2023/361 e alle condizioni previste da detto allegato VII.» . 2. L’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
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