Art. 1
Modifiche
In vigore dal 26 mar 2026
Modifiche
La decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) è modificata come segue:
1)
L’ è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le riserve in eccesso degli enti soggetti all’ del regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (BCE/2021/1) (*1) detenute presso i conti di riserva degli enti come definiti all’, punto 7, di tale regolamento, che superano la riserva obbligatoria ai sensi del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio (*2) e del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) (di seguito, le “riserve in eccesso”) sono remunerate come illustrato di seguito:
a)
per gli enti che sono controparti idonee nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema ai sensi dell’articolo 55 dell’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (*3):
i)
al tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale, se soddisfano le condizioni di accesso alle operazioni di deposito presso la banca centrale stabilite nell’articolo 22 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); e
ii)
allo 0 per cento o al tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale, se inferiore, se non soddisfano le condizioni di accesso alle operazioni di deposito presso la banca centrale stabilite nell’articolo 22 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
b)
per gli enti che sono controparti idonee nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema ai sensi dell’articolo 55 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) il cui accesso alle operazioni di deposito presso la banca centrale dell’Eurosistema è limitato, sospeso o escluso a causa dell’applicazione di misure discrezionali ai sensi dell’articolo 158 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60):
i)
al tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale, per l’importo complessivo detenuto nei depositi presso la banca centrale e come riserve in eccesso fino al limite stabilito dalle misure discrezionali; nonché
ii)
allo zero per cento o al tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale, se inferiore, per l’importo che supera il limite e in caso di sospensione o esclusione;
c)
per gli enti che non sono controparti idonee nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema ai sensi dell’articolo 55 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), allo zero per cento o al tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale, se inferiore.
I fondi esclusi dalle riserve minime ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) sono remunerati dalla BCN competente in conformità ai rispettivi termini. Qualora i fondi che avrebbero dovuto essere esclusi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) siano stati inavvertitamente inclusi negli importi delle riserve minime e conseguentemente siano esclusi da tali riserve ai sensi di tale disposizione, essi non sono considerati riserve in eccesso per il periodo durante il quale sono stati inclusi e sono remunerati dalla BCN competente ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, di tale regolamento. I fondi non detenuti presso i conti di riserva degli enti oppure nei depositi presso la banca centrale sono remunerati dalla BCN competente ai sensi delle norme applicabili ai depositi non collegati alla politica monetaria come stabilite all’, paragrafo 1, lettera c), oppure all’, paragrafo 3, lettera b), della decisione (UE) 2024/1209 della Banca centrale europea (BCE/2024/11) (*4), a seconda dei casi.
(*1) Regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (rifusione) (BCE/2021/1) (GU L 73, del 3.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/378/oj)."
(*2) Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2531/oj)."
(*3) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/510/oj)."
(*4) Decisione (UE) 2024/1209 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2024, relativa alla remunerazione dei depositi non collegati alla politica monetaria detenuti presso le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea (BCE/2024/11) (GU L, 2024/1209, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1209/oj).»;"
b)
ai paragrafi 2 e 4, i riferimenti agli « del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9)» sono sostituiti dai riferimenti all’« del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1)»;
c)
al paragrafo 4, i riferimenti agli «articoli 10 o 11 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9)» sono sostituiti dai riferimenti agli «articoli 10 o 11 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1)»;
d)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. In caso di interruzione di TARGET prolungata nell’arco di diverse giornate operative, come indicato all’articolo 187 bis dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), si applicano i paragrafi da 1 a 4.»
;
2)
all’, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. La BCE applica i tassi di remunerazione di cui all’, paragrafo 4, della decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11) ad alcuni depositi detenuti presso la BCE come segue:».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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