Art. 2
In vigore dal 24 mar 2026
Il capo della delegazione dell’Unione nel sottocomitato è autorizzato ad approvare la decisione del sottocomitato medesimo a nome dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2026:724:oj#art-2