Art. 1

In vigore dal 20 mar 2026
La Grecia istituisce zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, e un’ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle quali si applicano, almeno fino ai termini indicati nell’allegato della presente decisione, le misure prescritte in tali zone conformemente a tale regolamento delegato. Tali zone di protezione e di sorveglianza e l’ulteriore zona soggetta a restrizioni comprendono almeno le aree elencate nell’allegato.
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