Art. 2
In vigore dal 19 mar 2026
Alla luce dell’andamento della quindicesima riunione della conferenza delle parti o laddove nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate dopo l’adozione della presente decisione possano incidere sulla posizione di cui all’, tale posizione può essere precisata in riunioni di coordinamento in loco, senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni
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