Art. 2

In vigore dal 19 mar 2026
Alla luce dell’andamento della quindicesima riunione della conferenza delle parti o laddove nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate dopo l’adozione della presente decisione possano incidere sulla posizione di cui all’, tale posizione può essere precisata in riunioni di coordinamento in loco, senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
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