Art. 1

In vigore dal 17 mar 2026
1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 237a sessione del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale, o in eventuali sessioni successive, in relazione agli emendamenti 3, 12 e 15 dell’annesso 16, volumi I-III, della convenzione di Chicago è di sostegno agli emendamenti proposti nella loro interezza. 2.   La posizione da adottare a nome dell’Unione, a condizione che tale Consiglio dell’ICAO adotti gli emendamenti proposti di cui al paragrafo 1 senza modifiche sostanziali, è di non registrare alcun disaccordo e di notificare la conformità con la misura adottata in risposta alla pertinente lettera agli Stati dell’ICAO. 3.   Nel caso in cui il diritto dell’Unione si discostasse dai SARP di nuova adozione successivamente alla loro data prevista per l’applicazione, eventuali differenze tra il diritto dell’Unione e tali SARP specifici sono notificati all’ICAO conformemente all’articolo 38 della convenzione di Chicago. In tal caso, al fine di stabilire la posizione dell’Unione relativamente a eventuali differenze tra il diritto dell’Unione e tali SARP specifici la Commissione presenta al Consiglio, per discussione e approvazione, a tempo debito e almeno due mesi prima dell’eventuale termine fissato dall’ICAO per la notifica delle differenze, un documento preparatorio che illustri in dettaglio le differenze che gli Stati membri devono notificare all’ICAO a nome dell’Unione.
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