Art. 1

In vigore dal 17 mar 2026
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato delle parti, istituito a norma dell’articolo 67 della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, è di non opporsi all’adozione del progetto di decisione sulla partecipazione delle organizzazioni non governative in qualità di osservatori alle riunioni del comitato delle parti della convenzione di Istanbul, di cui al documento IC-CP(2026)1 prov.
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