Art. 1

In vigore dal 17 mar 2026
1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione nell’ambito della 237a sessione del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale, o di qualsiasi sessione successiva, è di sostenere la proposta di emendamento 20, dell’annesso 13, Aicraft Accident and Incident Investigation, della convenzione di Chicago («emendamento 20»). 2.   La posizione da adottare a nome dell’Unione, a condizione che il Consiglio dell’ICAO adotti senza modifiche sostanziali l’emendamento 20 di cui al paragrafo 1, è di non registrare alcun disaccordo e di notificare la conformità con l’emendamento 20 adottato in risposta alla pertinente lettera agli Stati dell’ICAO. Nel caso in cui la legislazione dell’Unione differisca dagli standard di cui all’annesso 13 della convenzione di Chicago successivamente alla data prevista per la loro applicazione, imponendo la notifica all’ICAO di una differenza rispetto a tali standard specifici, conformemente all’articolo 38 della convenzione di Chicago, la Commissione presenta al Consiglio, per discussione e approvazione, a tempo debito e almeno due mesi prima dell’eventuale termine fissato dall’ICAO per la notifica delle differenze, un documento preparatorio che illustri in dettaglio la posizione dell’Unione sulle differenze che gli Stati membri devono notificare all’ICAO a nome dell’Unione.
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