Art. 3

In vigore dal 16 mar 2026
Qualora sulla posizione di cui all’ possano avere ripercussioni nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima dell’avvio dello scambio di lettere in vista della 123a sessione del Consiglio dei membri, i rappresentati dell’Unione chiedono che l’adozione della decisione che modifica la norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva e della decisione sul nuovo metodo per determinare l’indice di perossido in tali oli sia rimandata finché non sia stata definita la posizione dell’Unione sulla base delle nuove informazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2026:711:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo