Art. 1

In vigore dal 5 mar 2026
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in occasione di una sua sessione futura o nell’ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte dello stesso Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale mediante scambio di lettere, riguardo alle condizioni di adesione all’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola da parte del governo della Repubblica Islamica del Pakistan, è stabilita in allegato.
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