Art. 2
Rinnovo dell’autorizzazione
In vigore dal 27 feb 2026
Rinnovo dell’autorizzazione
L’autorizzazione all’immissione in commercio dei seguenti prodotti è rinnovata per quanto riguarda:
a)
alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON-ØØ6Ø3-6;
b)
mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON-ØØ6Ø3-6;
c)
prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON-ØØ6Ø3-6 per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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