Art. 3
Etichettatura
In vigore dal 27 feb 2026
Etichettatura
Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1829/2003, il nome dell’organismo è «barbabietola da zucchero».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2026:457:oj#art-3