Art. 1
In vigore dal 26 feb 2026
La decisione 2014/119/PESC è così modificata:
1)
all’articolo 5, secondo comma, la data «6 marzo 2026» è sostituita dalla data «6 marzo 2027»;
2)
l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2026:490:oj#art-1